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Via Roma 1/E 37121 Verona Tel. +39 045 592544 Fax +39 045 591991 Email info@veronaperlarena.it |
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STATUTO Art. 1 - DENOMINAZIONE E' costituita "Verona per l'Arena" - Fondazione di diritto privato". Art. 2 - SEDE La Fondazione ha sede in Verona, inizialmente all'indirizzo determinato in atto costitutivo e poi determinato, in caso di modifica, dal Consiglio di Amministrazione. Art. 3 - SCOPO La Fondazione ha per scopo di favorire le attività teatrali, operistiche e musicali in genere realizzate a Verona, incrementando sul piano qualitativo, artistico, culturale le produzioni nei vari settori dello spettacolo, con particolare attenzione a quelle della Fondazione Arena di Verona. La Fondazione ha altresì lo scopo di promuovere attraverso idonee iniziative l'immagine di Verona e dell'anfiteatro areniano in Italia e nel mondo. Tali scopi si realizzano particolarmente con iniziative dirette ad ottenere erogazioni liberali, e volte ad individuare e promuovere, coordinare ed organizzare fonti di finanziamento di qualsiasi tipo. La Fondazione potrà svolgere ogni attività idonea al conseguimento dei suoi scopi senza limitazioni di sorta, sia direttamente, sia per tramite di Comitati o altri enti all'uopo promossi e sovvenuti dalla Fondazione, sia in collaborazione con altri Enti, pubblici e privati, italiani e stranieri, da individuarsi preferibilmente ma non esclusivamente nell'ambito dei partecipi alla Fondazione. Lo scopo della Fondazione si realizza anche attraverso concessione di contributi, premi, sovvenzioni, borse di studio e organizzazione di manifestazioni attinenti allo scopo sociale. Art. 4 - PATRIMONIO Il patrimonio della Fondazione è costituito:
Art. 5 - MEZZI PER LO SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone:
Art. 6 - FONDATORI Sono Fondatori le persone e gli enti pubblici o privati che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione nonché le persone ed enti da loro designati in conformità alle previsioni dell'atto costitutivo. Art. 7 - BENEMERITI Sono Benemeriti le persone e gli enti pubblici o privati che, per importanza delle loro elargizioni e dell'attività prestata in favore della Fondazione, abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione. Art. 8 - ADERENTI Sono Aderenti le persone e gli enti pubblici o privati che, esprimono l'adesione agli scopi della Fondazione col versamento di una contribuzione annua nella misura minima periodicamente determinata dal Consiglio di Amministrazione, ed abbiano ricevuto tale qualifica dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può istituire diverse categorie di Aderenti, differenziate fra loro nella misura minima della contribuzione annua. La qualifica di Aderente si perde per dimissione del socio da presentare al Consiglio d'Amministrazione entro il 31/12 dell'anno di riferimento. Il socio dimissionario è esonerato dal versamento della quota associativa a partire dall'anno successivo a quello in cui sono state presentate le dimissioni. Art. 9 - ORGANI Sono Organi della Fondazione:
Art. 10 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a quindici membri, nominati e determinati nel numero, inizialmente, in atto costitutivo e, successivamente, dal Consiglio stesso. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui il Consigliere d'Amministrazione risulti assente nelle riunioni di Consiglio per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, verrà dichiarato decaduto e potrà essere sostituito per cooptazione.Al sovrintendente pro - tempore della Fondazione Arena di Verona è riservato un posto nel Consiglio di Amministrazione. Art. 11 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare, il Consiglio:
Il Consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri (esclusi quelli di cui ai punti a,b,c,j) ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più dei suoi membri, anche con facoltà di subdelega; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di consulenti. Il Consiglio può nominare un Presidente d'onore. Art. 12 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno tre Consiglieri, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno dieci giorni prima della data della riunione per posta o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per telegramma o per telefax. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando siano presenti più di un terzo dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente della riunione. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbalmente, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.Le funzioni di Segretario delle riunioni sono svolte dal Segretario Generale della Fondazione, altrimenti, e comunque nei casi nei quali il Presidente lo ritenga opportuno, da persona designata dal Consiglio stesso. Art. 13 - PRESIDENZA Il Presidente della Fondazione, nonché il Vice Presidente, sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dal Consiglio, fra i suoi membri. Essi mantengono tale incarico per il periodo determinato all'atto della nomina e comunque non oltre la scadenza del loro mandato consiliare e sono rieleggibili. Il Presidente e il Vice presidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Il Presidente convoca e presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. Per motivi di urgenza può deliberare su tutte le questioni, salvo ratifica da sottoporre al Consiglio.Il Presidente ha la facoltà di rilasciare procure speciali per singoli atti e categorie di atti e di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Vice Presidente sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Art. 14 - COLLEGIO DEI REVISORI Ove lo sviluppo dell'attività ne palesi l'opportunità, il Consiglio di Amministrazione potrà affidare il controllo ad una Società di revisione designata dal Consiglio di Amministrazione fra le Società di revisione iscritte nell'albo speciale tenuto dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, di cui all'art. 2 della legge 7 giugno 1974 n. 216 ì, con incarico triennale. Art. 15 - GRATUITA' DELLE CARICHE Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio e salva l'eventualità di compensi, se deliberati dal Consiglio di Amministrazione, per incarichi relativi ad attività non connesse alla carica. Art. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° aprile e termina il 31 marzo di ogni anno. Art. 17 - SCIOGLIMENTO Nel caso lo scopo della Fondazione sia stato raggiunto, si sia esaurito o sia divenuto impossibile o di scarsa utilità, la Fondazione si estingue. Lo scioglimento della Fondazione va deliberato dal Consiglio d'Amministrazione. I beni che restano dopo eseguita la liquidazione saranno devoluti in conformità a deliberazione del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso di estinzione dalle Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore, che potrà essere scelto fra i suoi membri. Art. 18 - NORME APPLICABILI Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile in tema di Fondazioni. |